PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 152:

              1) al primo comma, le parole: «anche a pena di decadenza,» sono soppresse;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «I termini sono perentori»;

          b) l'articolo 153 è abrogato;

          c) all'articolo 154:

              1) nella rubrica, la parola: «ordinatorio» è soppressa;

              2) nel primo periodo, le parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 173:

              1) al comma 1, le parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse;

          b) al comma 1 dell'articolo 175, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.