1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 152:
1) al primo comma, le parole: «anche a pena di decadenza,» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I termini sono perentori»;
b) l'articolo 153 è abrogato;
c) all'articolo 154:
1) nella rubrica, la parola: «ordinatorio» è soppressa;
2) nel primo periodo, le parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza» sono soppresse.
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173:
1) al comma 1, le parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 175, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.